Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.
CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI:
Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, riconosciuti alle:
Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:
La cessione dei suddetti crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5.4.2023 al 18.12.2023.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:
La comunicazione deve avvenire:
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI:
I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti: