Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica, gas e car­bu­ran­ti relativi al primo trimestre 2023 – COMUNICAZIONE E COMPEN­SA­ZIONE

15 Maggio 2023

Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attua­zione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’im­posta ri­co­­nosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti ener­ge­tici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive mo­di­fiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI:

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas natu­rale, relativi al primo trimestre 2023, riconosciuti alle:

  • imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
  • imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
  • imprese energivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
  • imprese diverse da quelle energivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:

  • da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-­mec­canica di cui al codice ATECO 1.61; In relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 (art. 1 co. 45 della L. 197/2022).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE:

La cessione dei suddetti crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5.4.2023 al 18.12.2023.

Crediti d’imposta carburanti relativi al terzo trimestre 2022

Le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 21.6.2023, in luogo della precedente scadenza del 22.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:

La comunicazione deve avvenire:

  • sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 116285;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spet­to dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI:

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’op­zio­ne irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattafor­ma ces­sione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agen­zia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

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